La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), che entra in vigore il 7 aprile 2026, ha introdotto importanti novità.
Ecco i principali cambiamenti:
- Modelli semplificati per le PMI
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, L’INAIL prevede un ulteriore supporto alle imprese per l’adozione di modelli semplificati di organizzazione e gestione e controllo per le PMI, in riferimento al principio di proporzionalità e in relazione alla dimensione aziendale, in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro.
Questi modelli mirano ad aumentare i livelli di sicurezza nelle micro, piccole e medie imprese attraverso parametri precisi e supporto gestionale.
- Formazione durante la Cassa Integrazione (CIG)
La nuova legge estende la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione totale dell’attività che di riduzione dell’orario di lavoro.
- Nuove modalità per l’addestramento: ambiente reale e virtuale
L’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiornato, e oltre a definire con maggiore precisione come deve essere svolto l’addestramento, viene esplicitamente consentito l’uso di moderne tecnologie di simulazione, sia in ambiente reale che virtuale.
- Informativa per il lavoro agile (Art.11)
Per quanto riguarda il lavoro agile, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza in ambienti non sotto la sua diretta disponibilità attraverso la consegna di un’informativa scritta annuale.
- Questa informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali.
- La mancata consegna di questa informativa annuale comporta ora una sanzione penale per il datore di lavoro.
- Attrezzature di lavoro
Le novità riguardanti le attrezzature di lavoro si dividono tra l’introduzione di nuove verifiche periodiche e l’estensione di esoneri dall’assicurazione obbligatoria.
- Nuove Verifiche Periodiche
L’articolo 12 della legge ha modificato l’allegato VII del d.lgs. 81/2008, inserendo nuove categorie di attrezzature tra quelle soggette a controllo per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza. Le attrezzature interessate sono:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili.
- Piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.
Per entrambe queste tipologie è stata stabilita una frequenza di verifica triennale.
- Esoneri dall’Assicurazione Obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
L’articolo 9 della legge introduce deroghe all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per specifiche tipologie di veicoli e macchinari, a patto che operino in aree circoscritte.
