Corso

Formazione DPI III categoria e lavori in quota ai sensi dell’art. 77 c.5 del D.Lgs 81/2008
Corso in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi degli artt. 21 comma 1 e 37 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09

Corso disponibili anche online in modalità e-learning sincrona ed asincrona

Thiene (VI)

13 marzo 2026
08:30
08 maggio 2026
08:30
10 luglio 2026
08:30
29 settembre 2026
08:30
16 ottobre 2026
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01 dicembre 2026
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Villafranca (VR)

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08 maggio 2026
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01 dicembre 2026
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Cos’è incluso nel corso

I DPI III categoria, ossia dispositivi di protezione individuale di III categoria, rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori, atti a preservare la salute contro i danni gravi o permanenti derivati da una specifica mansione in un luogo di lavoro.

Questa formazione, prevista ogni 5 anni, è indispensabile per il lavoratore che opera in situazioni particolarmente a rischio, per rendere il lavoratore  informato e formato su come indossare, pulire e mantenere i DPI in oggetto. Il corso viene svolto, non a caso, in concomitanza con la formazione lavori in quota, prevista per tutti gli operatori che operano in “quota” ossia ad un’altezza superiore a 2 mt rispetto ad un piano stabile. Alla scadenza, quinquennale, è prevista formazione di aggiornamento.

Quanto previsto dalla norma

I DPI devono essere utilizzati solo a seguito di formazione adeguata; i DPI appartenenti alla terza categoria, di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, come ad esempio quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, possono essere utilizzati solo dopo specifico addestramento.

L’articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

 

Durante il corso verranno proposte simulazioni con l’utilizzo della realtà virtuale (VR).

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