Corso

Formazione addetti primo soccorso (Gruppo A e gruppo B-C) nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 388/03 e dell’art. 45 del D.Lgs 81/2008
Corso in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli addetti alle emergenze, incaricati primo soccorso, regolamentato secondo il D.M. 388/03. Di cosa si tratta e come vengono classificati i livelli del corso Il primo soccorso comprende tutte le azioni e le manovre da mettere in atto immediatamente in caso […]

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Thiene (VI)

18 febbraio 2026
08:30
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Cos’è incluso nel corso

Corso in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli addetti alle emergenze, incaricati primo soccorso, regolamentato secondo il D.M. 388/03.

Di cosa si tratta e come vengono classificati i livelli del corso

Il primo soccorso comprende tutte le azioni e le manovre da mettere in atto immediatamente in caso di incidente o malore, con l’obiettivo di tutelare la vita della persona coinvolta fino all’arrivo dei soccorsi sanitari.

Sapere come intervenire nei primi istanti dopo un incidente o un malore può fare la differenza.

La formazione primo soccorso è fondamentale e obbligatoria per tutte le aziende che vengono classificate secondo codici INAIL (codice di inabilità permanente, reperibile al sito INAIL) in gruppo A e gruppo B-C.

Il corso ha la finalità di ridurre i tempi di intervento del personale sanitario, essere in grado di fornire, ai medici, le corrette informazioni, ma soprattutto evitare manovre errate.
Una corretta organizzazione delle squadre di emergenza e una preparazione adeguata rappresentano infatti elementi essenziali per salvaguardare la vita umana.

Il programma del corso approfondisce la gestione dei luoghi di lavoro sia in condizioni operative ordinarie sia in situazioni di emergenza, analizzando anche le caratteristiche e il funzionamento dello specifico servizio di prevenzione e protezione.

Sezione VI della sezione gestione delle emergenze

Le tematiche affrontate sono degli approfondimenti in termini di formazione ed informazione oltre che di addestramento ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che nello specifico è parte integrante della sezione VI – gestione delle emergenze del testo unico sulla sicurezza ed igiene nel lavoro.

Tal sezione introduce, affronta e prevede che, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; Ciò in considerazione del fatto che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Art. 45 del D. Lgs 81/08

L’art. 45 – Primo soccorso del D. Lgs 81/08 prevede che, il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e contenuti minimi della cassetta di primo soccorso e relativa gestione

La formazione prevede anche approfondimenti in materia di caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento.

Questo può essere possibile con formazione ed addestramento ed un percorso di continuo aggiornamento, previsto ogni 3 anni.

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