Di cosa si tratta e come vengono classificati i livelli del corso
Corso dedicato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolto agli addetti alle emergenze incaricati della prevenzione e gestione del rischio incendio, nonché delle attività di lotta antincendio.
La formazione viene suddivisa in categorie di rischio dettate dal codice ATECO di riferimento in I livello (ex rischio basso) II livello (ex rischio medio) III livello (ex rischio alto) ai sensi della normativa specifica antincendio e relativa legislazione in materia.
La formazione antincendio ed addetti alle emergenze è fondamentale ed obbligatoria per tutte le aziende, siano esse soggette o meno al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Il corso ha la finalità di ridurre i tempi di intervento del personale addetto alla gestione delle emergenze ed essere in grado di fornire, alle squadre di intervento, le corrette informazioni, ma soprattutto evitare manovre errate con l’obiettivo primario di salvaguardare la vita umana.
I contenuti del corso affrontano la tematica della gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione.
Capo III – Sezione VI della sezione gestione delle emergenze
Le tematiche affrontate sono degli approfondimenti in termini di formazione ed informazione oltre che di addestramento ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che nello specifico è parte integrante della sezione VI – gestione delle emergenze del testo unico sulla sicurezza ed igiene nel lavoro.
Tal sezione introduce, affronta e prevede che, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; Ciò in considerazione del fatto che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
Art. 44 del D. Lgs 81/08
L’art. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato ai sensi D. Lgs 81/08 prevede che:
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 46 del D. Lgs 81/08
L’art. 46 – Prevenzione incendi del D. Lgs 81/08 prevede che:
- La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
- Nei luoghi di lavoro sono definiti i criteri diretti atti ad individuare e gestire:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Normative di riferimento e relative integrazioni
Decreto Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Decreto Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Decreto Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019 – Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Decreto Ministero dell’Interno del 24 novembre 2021 – Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
Decreto Ministero dell’interno del 14 ottobre 2022 – Modifiche alla Sezione S1 del decreto del Ministro
dell’interno del 3 agosto 2015.DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.DM 02/09/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.DM 03/09/2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Addestramento specifico e prove di spegnimento e gestione dell’incendio
La formazione prevede anche approfondimenti in materia di caratteristiche minime delle attrezzature, scelta delle attrezzature più idonee, requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.
Sono previste ed obbligatorie prove pratiche di spegnimento.
Alla scadenza, quinquennale, è prevista formazione di aggiornamento.
Durante il corso verranno inoltre proposte simulazioni con l’utilizzo della realtà virtuale (VR).
