Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato‑Regioni che porta significative novità nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per la prima volta, ogni datore di lavoro, anche se non svolge i compiti tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha obblighi formativi specifici e vincolanti.
Ecco cosa è previsto – e perché è fondamentale muoversi subito.
| Durata minima | A chi si applica / note | |
| Formazione iniziale | 16 ore | Tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso obbligatorio |
| Modulo aggiuntivo “Cantieri” | + 6 ore | Se l’azienda opera nei cantieri temporanei e mobili. |
| Aggiornamento periodico | 6 ore ogni 5 anni | Indispensabile per mantenere la conformità. |
| Scadenza per adeguarsi | Entro 24 mesi dall’entrata in vigore (cioè entro il 24 maggio 2027) | Per completare la formazione iniziale obbligatoria. |
Cosa cambia rispetto al passato e perché è cruciale
- Obbligo per tutti i datori di lavoro: anche se non è formalmente RSPP deve formarsi.
- Contenuti aggiornati: non è più solo “fare il corso”, ma acquisire competenze reali.
Sanzioni implicite: formazione non fatta nei termini, o con contenuti non conformi, può portare a responsabilità legali, amministrative e rischi operativi.
✅ Perché scegliere la formazione giusta ORA
- Per essere in regola entro la scadenza e non incorrere in sanzioni.
- Per ridurre i rischi aziendali, che spesso derivano proprio da una mancanza di consapevolezza su ruoli, responsabilità e procedure.
- Per mostrare ai collaboratori che la sicurezza è una priorità reale: un datore di lavoro che investe in formazione migliora non solo la compliance, ma anche il morale, la fiducia e l’efficienza.
🔧 Come possiamo aiutarti
Noi offriamo:
- Corsi conformi al nuovo Accordo 2025, sia per l’iniziale che per l’aggiornamento.
- Moduli “cantieri” per aziende del settore edile che lo richiedono.
- Verifiche finali d’apprendimento, attestati validi su tutto il territorio nazionale.
- Modalità flessibili (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning) laddove consentito dal regolamento specifico del corso.
